Regolamento CUG
Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato o CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito Istituto o INGV) istituito con Delibera del Consiglio Direttivo n. 4.3.2.11 del 28/6/2011 ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).
Art. 2 - Composizione
Il Comitato è composto:
- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;
- da un pari numero di rappresentanti dell'Istituto.
Per ogni componente effettivo è previsto un supplente, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il CUG elegge a maggioranza assoluta tra i suoi componenti titolari vice-presidente e segretario/a.
Alla prima riunione di insediamento del CUG i componenti nominati devono sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza ed assenza di conflitto di interessi, relativamente agli atti e alle notizie divulgate all'interno del CUG. In mancanza della sottoscrizione la nomina non si perfeziona. La violazione dell'obbligo di riservatezza e la presenza di un conflitto di interessi comporta la revoca della nomina, previa delibera motivata dei 2/3 dei Componenti del comitato.
Art. 3 - Durata in carica
Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.
Art. 4 - Presidente
La Presidente rappresenta il Comitato, convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e coordina i lavori. La Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Istituto.
Art. 5 - Convocazioni
II Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno una volta ogni due mesi, presso la sede centrale dell'Istituto e con possibilità di collegamento in videoconferenza tra le sedi e una volta l'anno in riunione plenaria con la presenza in loco in unica sede. La Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria in caso di urgenza viene effettuata con le stesse modalità almeno due giorni prima della data prescelta. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti. Riunioni di gruppi di lavoro del Comitato e consultazioni di almeno tre componenti possono avvenire anche con strumenti di messaggistica istantanea ( e.g. Skype).
Art. 6 - Deliberazioni
Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto. Hanno diritto al voto i Componenti legittimamente presenti alla riunione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti, espressi dai componenti presenti. In caso di parità viene rifatta la votazione. I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione alla Presidente ed al Componente supplente.
Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate. I verbali integrali sono riservati e possono essere conosciuti esclusivamente dai componenti del CUG ed, eventualmente, dagli altri soggetti espressamente previsti dalla L. n. 196/2003. I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali. I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.
Tali verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono custoditi presso un archivio appositamente predisposto presso la Direzione Generale dell’INGV.
I verbali redatti in forma sintetica e senza alcuna indicazione ad argomenti che possono essere riferibili a situazioni riguardanti singole persone sono pubblicati tempestivamente sul sito web dell’Istituto.
Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Presidente e al Direttore Generale per le successive valutazioni dell'Amministrazione e, per conoscenza, alle OO.SS.
Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte; la delibera verrà tempestivamente comunicata al Presidente e al Direttore Generale.
Art. 7 - Dimissioni dei componenti
Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto alla Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione al Direttore Generale per consentirne la sostituzione. Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni. La Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato, al Presidente e al Direttore Generale.
Art. 8 - Commissioni e gruppi di lavoro
Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro. Il Comitato può deliberare la partecipazione alla sedute, su richiesta della Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto. La Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.
Art. 9 - Compiti del Comitato
Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del d.lgs.165/2001, introdotto dall'articolo 21 della legge 183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti Della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità. Il Comitato cioè esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica di seguito indicati. Propositivi su:
" predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro uomini e donne;
" promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
" temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
" iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive a riguardo;
" analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
" diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
" azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
" azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell'Istituto.
Consultivi, formulando pareri su:
" progetti di riorganizzazione dell'Istituto;
" piani di formazione del personale;
" orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
" criteri di valutazione del personale;
" contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.
Di verifica su:
" risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
" esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
" esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing;
" assenza di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza del lavoro.
Art. 10 - Relazione annuale di attività
Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato una relazione sulla situazione del personale dell'Istituto riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti dall'Amministrazione ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante "misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche"; e dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (SPP) dell'Istituto anche tramite il Documento di Valutazione del Rischio. La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'Istituto.
Art. 11 - Rapporti tra il Comitato e l'Istituto
I rapporti tra il Comitato e l'Istituto sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione. Il Comitato:
" provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito web dell'Istituto;
" può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti;
" mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso;
" informa e individua collaborazioni con i Rappresentanti del Personale nelle sezioni dell'Istituto, al fine di poter operare in modo capillare e distribuito sul territorio;
" invita l'Amministrazione a consultare preventivamente il CUG, in quanto organismo propositivo dell'Istituto ogni qualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza, quali ad esempio: flessibilità e orario di lavoro, part-time, telelavoro, congedi, formazione, progressione di carriera. Le modalità di consultazione sono predeterminate dal vertice dell'Amministrazione, sentito il CUG, con atti interni (circolari o direttive);
" invita l'Amministrazione ad inviare al CUG contestualmente alle OO.SS. i documenti oggetto di trattativa integrativa per le materie di propria competenza e comunque prima dell'adozione del relativo provvedimento.
Art. 12 - Rapporti con altri organismi
Il Comitato
" instaura una collaborazione con i responsabili della prevenzione e sicurezza (SPP/GNCS/RLS) e/o con il medico competente (MC), per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che possono inidere negativamente sul benessere organizzativo, in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o violenza morale o psichica;
" opera in collaborazione con l'OIV-Organismo Indipendente di Valutazione, previsto dall'art.14 del d.lgs. 150/2009, per rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, la valutazione delle performance;
" può operare, per quanto di sua competenza, in collaborazione con l'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica;
" si avvale della collaborazione delle Consigliere di fiducia, delle Consigliere di parità provinciali e regionali, e dell'Ufficio Consigliere/a Nazionale di Parità;
" si raccorda qualora necessario con altri organismi esterni che possano fornire informazioni ed assistenza per le materie di competenza del CUG;
" instaura collaborazioni con CUG di altri Enti.
Art. 13 - Informazione
L'Amministrazione provvede a realizzare sul proprio sito web un'apposita area dedicata alle attività del CUG, periodicamente aggiornata a cura dello stesso. Per favorire la diffusione delle attività del CUG all'interno dell'Istituto può essere utilizzato anche uno spazio appositamente costituito sulla Intranet.
Art. 14 - Risorse
Le spese connesse alle attività del CUG sono a carico del Bilancio dell'Amministrazione Centrale.
Art. 15 - Trattamento dei dati personali
Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Art. 16 - Validità e modifiche del Regolamento
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto e entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei componenti del Comitato. Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.