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Regolamento


REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

ARTICOLO 1- ISTITUZIONE

Questo regolamento disciplina l'attività del Comitato per le Pari Opportunità  (CPO) dell'INGV istituito presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologa (INGV), con Delibera del Consiglio Direttivo n. 6.7.4.02 del 31/07/2002

ARTICOLO 2 - FINALITA'

Il CPO si propone di favorire l'uguaglianza sostanziale nel lavoro tra donne e uomini e di garantire pari dignità sul posto di lavoro a tutte le categorie sottorappresentate, individuando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta che ne ostacoli la piena realizzazione come da  D.lgs 11 aprile 2006, n. 198 avente ad oggetto il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28-11-2005, n. 246".

ARTICOLO 3 -COMPITI DEL COMITATO

Il CPO formula proposte per l'adozione di misure atte a favorire l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale con particolare riferimento a:

  • perseguimento di un effettivo equilibrio delle posizioni funzionali a parità di requisiti professionali di cui si deve tenere conto nell'attribuzione di funzioni e incarichi più qualificati;
  • iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e direttive nazionali ed europee in tema di pari opportunità,
  • l'individuazione e la sperimentazione di nuovi modelli di relazione vita-lavoro, per l'istituzione ed il miglioramento di infrastrutture e di servizi sociali all'interno dei luoghi di lavoro, nella prospettiva di una maggiore conciliazione tra attività professionale e vita familiare.
  • miglioramento della qualità della vita nell'ambiente di lavoro, promozione dell'educazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro,
  • raccolta di casistiche presentate da singoli o da gruppi, utili alla promozione di azioni positive,
  • sensibilizzazione  dell'ambiente di lavoro tramite segnalazione di studi, seminari, convegni sul tema pari opportunità.

 

ARTICOLO 4 - COMPOSIZIONE

Il CPO è composto da un componente designato da ciascuna delle confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un numero pari di componenti in rappresentanza dell'Ente designati dall'Ente medesimo.

Il CPO elegge a maggioranza assoluta tra i suoi componenti titolari il presidente, il vice presidente ed il segretario.

E' possibile che il CPO sia composto da componenti di ambo i sessi.

Il CPO è nominato con disposizione del presidente dell'Ente.

I componenti titolari del CPO durano in carica tre anni dalla nomina e possono essere confermati per una sola volta. Le funzioni del CPO uscente restano prorogate sino all'insediamento del nuovo.

ARTICOLO 5 - FUNZIONAMENTO

Il CPO si riunisce in seduta plenaria ordinaria almeno una volta l'anno, su convocazione del presidente.

Esso è altresì convocato quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti con proposta di ordine del giorno.

La convocazione delle riunioni è effettuata per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora prevista per la riunione. Di norma la convocazione è effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione.

I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni dovranno darne comunicazione agli altri membri almeno 3 giorni prima della data della riunione medesima.

Le sedute del CPO sono valide quando è presente la metà più uno dei propri componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente con l'aiuto del vicepresidente e del segretario:

redige i verbali delle sedute plenarie, tiene un archivio del CPO (verbali delle sedute, corrispondenza interna ed esterna, documentazione, ecc.).

La bozza di verbale viene trasmessa, di norma, entro sette giorni prima della riunione successiva, nel corso della quale il verbale viene approvato nella sua versione definitiva.

I componenti del CPO, nello svolgimento delle loro funzioni, sono considerati in servizio a tutti gli effetti. L'Ente garantisce il normale funzionamento del CPO, mettendo a disposizione del CPO stesso, presso la sede centrale del INGV, congrui spazi opportunamente attrezzati.

ARTICOLO 6 - RAPPORTI CON L'ENTE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Per assolvere i propri fini istituzionali il CPO instaura con l'Ente un rapporto di reciproca collaborazione affinché sia garantito un costante flusso informativo circa atti, proposte, dati statistici, attuazione di iniziative attinenti direttamente o indirettamente la materia delle pari opportunità.

Nell'ambito di tale rapporto, il CPO richiede all'Ente accesso ad atti, informazioni, dati statistici nel rispetto di tutte le normative vigenti.

Le decisioni e deliberazioni del CPO, comunicate a cura del proprio presidente, costituiscono atto propositivo per l'Ente e per le Organizzazioni sindacali,  i quali sono tenuti a prenderle in considerazione ed a comunicare al CPO stesso l'accoglimento della proposta o l'eventuale decisione difforme da essa, con le relative motivazioni in forma espressa.

Il CPO vigila e verifica lo stato di attuazione delle proprie proposte da parte dell'Ente e delle Organizzazioni

Sindacali.

ARTICOLO 7 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente regolamento sono approvate in seduta plenaria dal CPO con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 8 - NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

Il presente regolamento è stato letto, discusso ed approvato dal CPO nella sua seduta plenaria del 13/11/2007

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della normativa legislativa di settore e contrattuale di comparto.